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- Art. 444 codice di procedura penale - Applicazione della pena su . . .
Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art 444 c p p , per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, la Corte Suprema di Cassazione, senza
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale
- Articolo 444 del codice di procedura penale - Studio Cataldi
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un
- Art. 444 – Codice di procedura penale – Applicazione della pena su . . .
In tema di patteggiamento, va annullata senza rinvio, a norma dell'art 620, comma primo, lett l), cod proc pen , la sentenza di applicazione di pena concordata con la quale il giudice, in accoglimento della richiesta delle parti di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria formulata senza specificazione alcuna del criterio di
- Codice di Procedura Penale art. 444 - Applicazione della pena su . . .
Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- ter, 319- quater, primo comma, 320, 321, 322, 322- bis e 346- bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317- bis del codice penale ovvero all
- Codice di Procedura Penale
Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale
- Articolo 444 del Codice di procedura penale | Doctrine
La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n 313 (in G U 1°a s s 04 07 1990, n 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice
- Art. 444 c. p. p. Codice Procedura Penale - Testo Legge
L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di
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